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IL RECUPERO CREDITI IN EUROPA

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AGENZIA RECUPERO CREDITI

In un mercato europeo sempre più integrato, in cui ogni anno si moltiplicano gli scambi tra soggetti aventi sede in differenti stati membri, è evidente la necessità di potenziare le procedure di recupero crediti transnazionali.

Uno dei presupposti fondamentali per la formazione di un’unione economica è che vi sia un’unione giuridica che tuteli in maniera uniforme gli operatori del mercato comune nei differenti stati membri in cui si trovano ad operare.
Aspetto principale dell’unione giuridica è l’armonizzazione della tutela del credito.
Il settore del recupero crediti è di particolare importanza in quanto consente alle imprese di fornire merci o servizi con pagamento differito con la sicurezza di ricevere il pagamento.
Solo attraverso una tutela del credito adeguata sarà infatti possibile creare un mercato unico europeo realmente libero e competitivo.
Purtroppo ad oggi gli esempi di armonizzazione presenti nel campo del recupero crediti sono molto pochi, tra questi spicca il decreto ingiuntivo europeo.

Il procedimento di ingiunzione EUROPEO

Il decreto ingiuntivo europeo è disciplinato dal regolamento europeo n. 1896/2006.
Requisiti per l’avvio della procedura sono due: il credito deve essere liquido ed esigibile e almeno uno dei debitori deve risiedere in un paese differente da quello in cui ha sede il Giudice che emette il decreto ingiuntivo.
Per la richiesta non è necessaria la redazione di un ricorso, ma è sufficiente compilare uno specifico modulo.
A differenza che nel procedimento di ingiunzione di diritto interno, l’indicazione delle prove poste a fondamento del credito è meramente facoltativa.
Il creditore difatti deve fornire solo le proprie generalità e descrivere le circostanze dalle quali deriva il sorgere del credito.
Il pagamento delle tasse del giudizio è regolato dalla normativa tributaria dello stato membro in cui si agisce.
Una volta emanato il decreto europeo il creditore deve procedere alla notifica dell’atto giudiziario.
Per mezzo della notifica l’ingiunto viene avvertito che l’ingiunzione è stata emanata in forza delle informazioni fornite dal ricorrente e che il debitore ha diritto di proporre opposizione.
L’ingiunto viene altresì informato che in caso di mancata opposizione il decreto ingiuntivo acquisterà efficacia esecutiva.

La contestazione

Il debitore ha la facoltà di proporre opposizione entro e non oltre trenta giorni dalla notifica dell’atto.
Il procedimento di opposizione deve essere incardinato davanti all’autorità giudiziaria che ha emesso il decreto.
Se il debitore non propone opposizione il provvedimento acquista efficacia esecutiva.

La fase esecutiva

Limite più evidente all’efficacia dell’azione di recupero crediti effettuata per mezzo del decreto ingiuntivo europeo è la mancata armonizzazione delle procedure esecutive tra i singoli Stati Membri.

A causa della mancata armonizzazione delle procedure di pignoramento, il creditore dovrà applicare la procedura esecutiva vigente nello stato membro in cui ha sede il debitore.
Purtroppo tale frammentazione normativa rende le procedure di gestione dei crediti transnazionali estremante difficoltose per gli operatori economici.

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