Coronavirus
A seguito della straordinaria emergenza generata dal virus Covid-19 (c.d. coronavirus), il Governo ha il compito di porre rimedio ai danni originati dalla malattia, in quanto secondo le disposizioni del nuovo DPCM alcune attività sono, per obbligo, chiuse e non produttive di reddito.
Pertanto, con il Decreto Legge n. 11/2020 all’art. 1 è previsto innanzitutto il differimento d’ufficio a data successiva al 22 Marzo 2020 delle udienze e la sospensione dei termini processuali e procedimenti civili penali, tributari e militari.
Inoltre, con un comunicato del 13 Marzo 2020 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato un comunicato stampa prevedendo che i versamenti che i Contribuenti sono obbligati ad effettuare entro il 16 Marzo 2020, sono sospesi fino a data da destinarsi. Spetta poi al Governo, con un Decreto Legge che sarà emesso nei prossimi giorni stabilire le modalità e le possibilità di rinviare i pagamenti a data da destinarsi.
Accertamento con adesione
L’accertamento con adesione è un normale atto di accertamento che si concretizza in un accordo tra Amministrazione Finanziaria e Contribuente prima che venga instaurato il contenzioso. Con questo strumento deflattivo del contenzioso, si consente una riduzione delle eventuali imposte ed una relativa riduzione delle sanzioni di un terzo; allo stesso tempo, il Contribuente rinuncia espressamente ad instaurare un contenzioso con l’Amministrazione Finanziaria.
L’accertamento con adesione può essere richiesta sia dal Contribuente che dalla stessa Amministrazione Finanziaria. Peraltro, con l’accertamento con adesione si sospendono di novanta giorni i termini di notifica del ricorso.
L’istanza deve essere presentata all’ufficio che ha emesso l’atto, tramite consegna diretta o raccomandata in plico in busta chiusa.
La legge non prevede nulla relativamente al contenuto e, pertanto, la decisione su come predisporre l’istanza deve essere decisa esclusivamente dal Contribuente in base alla strategia che intende adottare.
Subito dopo la presentazione dell’istanza, l’ufficio entro 15 giorni dalla ricezione della stessa formula al Contribuente l’invito a comparire. Nel momento in cui il contribuente presenta domanda di adesione, non può più, in caso di esito negativo del contraddittorio, fruire dell’acquiescenza ex art. 15 del DLgs. 218/97, mentre rimane possibile la definizione agevolata delle sanzioni.
L’accertamento con adesione si perfeziona con il versamento delle imposte o della prima rata entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo. Second0 l’Amministrazione Finanziaria, se il Contribuente non versa le somme entro 20 giorni, l’ufficio è legittimato:
- alla notifica dell’avviso di accertamento;
- al recupero delle somme, degli importi scaturenti dall’atto notificato.
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